Art. 1209 · Offerta reale e offerta per intimazione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1209

1311 / 3261

Offerta reale e offerta per intimazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale. Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1209