Art. 1212
Requisiti del deposito.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1212
Requisiti del deposito.
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Perché un deposito sia valido, il debitore deve prima notificare al creditore un'intimazione con giorno, ora e luogo in cui intende depositare i beni offerti. Il debitore deve quindi consegnare i beni, insieme agli interessi e ai frutti maturati fino al giorno dell'offerta, nel luogo previsto dalla legge o stabilito dal giudice. Un pubblico ufficiale deve redigere un verbale che attesti la natura dei beni, il deposito effettuato e il rifiuto o l'assenza del creditore. Se il creditore non si presenta, tale verbale deve essergli notificato invitandolo al ritiro. Se il deposito riguarda somme di denaro, esso può essere eseguito anche presso un istituto di credito.
La norma stabilisce i presupposti e le formalità necessarie affinché il deposito dei beni o del denaro offerti dal debitore sia formalmente valido. In questo modo si garantisce la certezza dell'offerta e la tutela del creditore informandolo puntualmente sulle modalità di consegna e di ritiro.
Si applica al debitore che intende effettuare il deposito e al creditore destinatario dell'offerta. Coinvolge inoltre il pubblico ufficiale incaricato di redigere il verbale e, per il denaro, gli istituti di credito.
Un debitore deve restituire una somma di denaro con i relativi interessi maturati, ma il creditore non si rende disponibile a riceverla. Il debitore notifica un'intimazione indicando data e luogo del deposito presso un istituto di credito, procede al versamento e fa attestare l'operazione e l'assenza del creditore da un pubblico ufficiale tramite verbale. Successivamente, il verbale viene notificato al creditore con l'invito formale a ritirare la somma depositata.
Per la validità del deposito occorre: notificare preventiva intimazione con data, ora e luogo; consegnare la cosa con frutti e interessi dovuti nel luogo stabilito dalla legge o dal giudice; far redigere il processo verbale al pubblico ufficiale; notificare il verbale con invito al ritiro se il creditore non compare. Il mancato rispetto di tali requisiti impedisce la validità del deposito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.