CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. III

Art. 1212

Requisiti del deposito.

In vigore dal 19 apr 1942
Per la validità del deposito è necessario: 1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; 2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice; 3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito; 4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1212

In sintesi

Perché un deposito sia valido, il debitore deve prima notificare al creditore un'intimazione con giorno, ora e luogo in cui intende depositare i beni offerti. Il debitore deve quindi consegnare i beni, insieme agli interessi e ai frutti maturati fino al giorno dell'offerta, nel luogo previsto dalla legge o stabilito dal giudice. Un pubblico ufficiale deve redigere un verbale che attesti la natura dei beni, il deposito effettuato e il rifiuto o l'assenza del creditore. Se il creditore non si presenta, tale verbale deve essergli notificato invitandolo al ritiro. Se il deposito riguarda somme di denaro, esso può essere eseguito anche presso un istituto di credito.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i presupposti e le formalità necessarie affinché il deposito dei beni o del denaro offerti dal debitore sia formalmente valido. In questo modo si garantisce la certezza dell'offerta e la tutela del creditore informandolo puntualmente sulle modalità di consegna e di ritiro.

A chi si applica

Si applica al debitore che intende effettuare il deposito e al creditore destinatario dell'offerta. Coinvolge inoltre il pubblico ufficiale incaricato di redigere il verbale e, per il denaro, gli istituti di credito.

Esempio pratico

Un debitore deve restituire una somma di denaro con i relativi interessi maturati, ma il creditore non si rende disponibile a riceverla. Il debitore notifica un'intimazione indicando data e luogo del deposito presso un istituto di credito, procede al versamento e fa attestare l'operazione e l'assenza del creditore da un pubblico ufficiale tramite verbale. Successivamente, il verbale viene notificato al creditore con l'invito formale a ritirare la somma depositata.

Adempimenti e conseguenze

Per la validità del deposito occorre: notificare preventiva intimazione con data, ora e luogo; consegnare la cosa con frutti e interessi dovuti nel luogo stabilito dalla legge o dal giudice; far redigere il processo verbale al pubblico ufficiale; notificare il verbale con invito al ritiro se il creditore non compare. Il mancato rispetto di tali requisiti impedisce la validità del deposito.

Domande frequenti

Cosa deve contenere l'intimazione da notificare prima del deposito?L'intimazione notificata al creditore deve indicare chiaramente il giorno, l'ora e il luogo in cui la cosa offerta verrà depositata.
Cosa deve attestare il processo verbale redatto dal pubblico ufficiale?Deve attestare la natura delle cose offerte, il fatto dell'avvenuto deposito e il rifiuto di riceverle o la mancata comparizione del creditore.
Dove possono essere depositate le somme di danaro?Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può essere eseguito, oltre che nei luoghi previsti, anche presso un istituto di credito.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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