Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l’ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditori quando: a) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 17, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certifi
Fonte: dir-2014-04-16-49 — art. 2 →un ricovero sicuro all'interno del territorio doganale dell'Unione, designato da uno Stato membro per la custodia di beni culturali di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica che, nel luogo in cui si trovano, sono esposti a un rischio serio e imminente di distruzione o perdita
Fonte: reg-2021-06-24-1079 — art. 1 →la custodia di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto che ne opera il confinamento allo scopo di ricuperarli
Fonte: l-2005-12-16-282 — art. c-2 →la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio
Fonte: dlgs-2015-06-26-105 — art. 3 →un saldo creditore in euro o in una diversa valuta originato da fondi detenuti su un conto presso una BCN o la BCE ovvero da situazioni temporanee derivanti da altri servizi forniti da una BCN o dalla BCE che dia luogo a una passività iscritta nel bilancio di tale BCN o della BCE e che tale BCN o la BCE è tenuta a rimborsare ai sensi delle condizioni contrattuali o normative applicabili, compresi i depositi overnight e a tempo determinato
Fonte: dec-2024-04-16-1209 — art. 1 →a) un deposito doganale, un deposito in una zona franca, una struttura di deposito per la custodia temporanea approvato, autorizzato o designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
Fonte: reg-2019-10-10-2124 — art. 2 →un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE
Fonte: reg-2023-05-31-1114 — art. 3 →