Convenzione
Art. 2
DEFINIZIONI
In vigore dal 8 gen 2006
- DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione:
a) Per "autorizzazione" s'intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione che consente d'intraprendere qualsiasi attività inerente alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) Per "combustibile esaurito" s'intende il combustibile nucleare irradiato nel nucleo di un reattore e che ne è stato definitivamente ritirato;
c) Per "rifiuti radioattivi" s'intendono le materie radioattive sotto forma gassosa, liquida o solida per le quali nessun utilizzo ulteriore è previsto dalla Parte contraente o da una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dalla Parte contraente, e che sono controllati, in quanto rifiuti radioattivi, da un organismo di regolamentazione in conformità al quadro legislativo e regolamentare della Parte contraente;
d) Per "declassamento" s'intendono tutte le tappe che portano alla cessazione del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di smantellamento.
e) Per "durata di vita utile" s'intende il periodo durante il quale un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi è utilizzato ai fini previsti. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, questo periodo ha inizio nel momento in cui il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi sono per la prima volta immessi nell'impianto e termina con la chiusura dello stesso.
f) Per "deposito" s'intende la custodia di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto che ne opera il confinamento allo scopo di ricuperarli;
g) Per "Stato di destinazione" s'intende lo Stato verso il quale è previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;
h) Per "Stato di origine" s'intende lo Stato in cui un movimento transfrontaliero è previsto o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento;
i) Per "Stato di transito" s'intende ogni altro Stato diverso dallo Stato di origine o dallo Stato di destinazione, attraverso il cui territorio è previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero;
j) Per "chiusura" s'intende il completamento di tutte le operazioni per un certo periodo di tempo dopo l'immissione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di stoccaggio definitivo. Queste operazioni comprendono le ultime opere o gli altri lavori necessari per garantire a lungo termine la sicurezza dell'impianto;
k) Per "smaltimento dei rifiuti radioattivi" s'intendono tutte le attività, comprese quelle di declassamento, inerenti alla manipolazione, al trattamento preliminare, al trattamento, al condizionamento, al deposito od allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, salvo il trasporto all'esterno del sito. Possono essere compresi anche scarichi di eilluenti;
l) Per "smaltimento del combustibile esaurito" s'intendono tutte le attività inerenti alla manipolazione o al deposito del
combustibile esaurito, ad esclusione del
trasporto all'esterno di un sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti.
m) Per "impianto di smaltimento di combustibile esaurito" s'intende ogni impianto o stabilimento avente come oggetto principalmente lo smaltimento del combustibile esaurito;
n) Per "impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi" s'intende ogni impianto o stabilimento avente principalmente come oggetto lo smaltimento di rifiuti radioattivi, compresi quelli di un impianto nucleare in corso di declassamento, a condizione di essere definito dalla Parte contraente come impianto di gestione di rifiuti radioattivi;
o) Per "impianto nucleare" s'intende un impianto civile con terreni, fabbricati ed attrezzature in cui le materie radioattive sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate o definitivamente immagazzinate ad un livello tale da richiedere norme di sicurezza;
p) Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da uno Stato d'origine verso uno Stato di destinazione;
q) Per "organismo di regolamentazione" s'intendono uno o più organismi cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare ogni aspetto di sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni;
r) Per "scarichi di effluenti" s'intendono le emissioni nell'ambiente di materie radioattive liquide o gassose in quanto legittima metodologia nel corso del normale esercizio degli impianti nucleari regolamentati. Tali emissioni sono programmate e controllate entro i limiti autorizzati dall'organismo di regolamentazione;
s) Per "nuovo trattamento" s'intende ogni processo od operazione consistente nell'estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito ai fini di un uso ulteriore;
t) Per "fonte sigillata" s'intendono le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori;
u) Per "stoccaggio definitivo" s'intende il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto appropriato, senza l'intento di ricuperarli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-2