Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 ott 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«documento sanitario comune di entrata» o «DSCE»: il documento sanitario comune di entrata utilizzato per la notifica preventiva dell’arrivo delle partite al posto di controllo frontaliero e per registrare i risultati dei controlli ufficiali effettuati e delle decisioni adottate dalle autorità competenti in relazione alla partita accompagnata da tale documento;
2)
«partite trasbordate»: le partite di animali o merci che entrano nell’Unione per via aerea o marittima da un paese terzo, qualora tali animali o merci siano stati scaricati da una nave o da un aeromobile e trasportati in regime di sorveglianza doganale a un’altra nave o a un altro aeromobile nello stesso porto o aeroporto in preparazione del proseguimento del viaggio;
3)
«deposito»:
a)
un deposito doganale, un deposito in una zona franca, una struttura di deposito per la custodia temporanea approvato, autorizzato o designato in conformità, rispettivamente, all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; o
b)
un deposito specializzato per la fornitura di merci a basi militari NATO o USA;
4)
«successivo trasporto»: lo spostamento di partite di merci da un posto di controllo frontaliero al loro luogo di destinazione finale nell’Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio;
5)
«struttura per il successivo trasporto»: la struttura nel luogo di destinazione finale nell’Unione, o in un luogo situato sotto la giurisdizione della stessa autorità competente del luogo di destinazione finale, designata dallo Stato membro di destinazione per il magazzinaggio di partite di merci soggette a successivo trasporto prima dell’immissione in libera pratica di tali partite;
6)
«sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali» o «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;
7)
«posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione»: il posto di controllo frontaliero in cui animali e merci sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso cui entrano nell’Unione ai fini della successiva immissione sul mercato o del transito attraverso il territorio dell’Unione e che può essere il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione;
8)
«organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione»: un organismo nocivo che soddisfa tutte le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2016/2031;
9)
«deposito riconosciuto»: un deposito riconosciuto dalle autorità competenti come previsto all’ del presente regolamento;
10)
«uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea (22), e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2124:oj#art-2