Art. 4
Autorizzazione al successivo trasporto
In vigore dal 10 ott 2019
Autorizzazione al successivo trasporto
Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono autorizzare il successivo trasporto delle partite di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera a), purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i risultati dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici, diversi dalle analisi e dalle prove di laboratorio svolte nell’ambito di tali controlli fisici, effettuati al posto di controllo frontaliero, siano soddisfacenti;
b)
l’operatore responsabile della partita abbia presentato domanda per il successivo trasporto come previsto all’.
Storico versioni
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