Art. 3
Obblighi degli operatori prima dell’autorizzazione al successivo trasporto
In vigore dal 10 ott 2019
Obblighi degli operatori prima dell’autorizzazione al successivo trasporto
1. Le domande di autorizzazione al successivo trasporto sono presentate dall’operatore responsabile delle partite di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione prima dell’arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tale domanda è presentata effettuando la notifica di cui all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 compilando la parte I del DSCE.
2. Per le partite di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera a), selezionate per il campionamento e le analisi di laboratorio al posto di controllo frontaliero, l’operatore responsabile delle partite può presentare una domanda di autorizzazione al successivo trasporto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione compilando la parte I del DSCE.
Storico versioni
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