Art. 5

Obblighi degli operatori dopo l’autorizzazione al successivo trasporto

In vigore dal 10 ott 2019
Obblighi degli operatori dopo l’autorizzazione al successivo trasporto Quando le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il successivo trasporto delle partite di merci di cui all’, paragrafo 1, lettera a), l’operatore responsabile della partita: a) compila per la stessa partita la parte I di un DSCE distinto, collegato nell’IMSOC al DSCE di cui all’ dichiarandovi il mezzo di trasporto e la data di arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto selezionata; b) presenta il DSCE di cui alla lettera a) nell’IMSOC affinché pervenga alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che hanno autorizzato il successivo trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo