Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 ott 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a)
norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui le autorità competenti di un posto di controllo frontaliero possono autorizzare il successivo trasporto di partite delle seguenti categorie di merci al luogo di destinazione finale nell’Unione prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio effettuate nell’ambito dei controlli fisici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625:
i)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
ii)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625;
iii)
alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
norme che disciplinano i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici degli animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell’Unione;
c)
norme specifiche per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di partite trasbordate di animali e delle seguenti categorie di merci:
i)
prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;
ii)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
iii)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista dagli articoli del regolamento (UE) 2016/2031 di cui all’, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2017/625;
iv)
alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure o degli atti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;
d)
norme specifiche per i controlli delle partite in transito di animali e delle seguenti categorie di merci:
i)
prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi;
ii)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui agli elenchi stabiliti a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
iii)
piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625.
2. Il presente regolamento si applica agli animali vertebrati e invertebrati, ad esclusione:
a)
degli animali da compagnia come definiti all’, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); e
b)
degli animali invertebrati destinati a scopi scientifici di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2122 (21).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2124:oj#art-1