Art. 6
Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio di partite soggette a successivo trasporto
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per il trasporto e il magazzinaggio di partite soggette a successivo trasporto
1. L’operatore responsabile della partita autorizzata al trasporto successivo a norma dell’ si assicura che:
a)
durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura la partita non venga manomessa in alcun modo;
b)
la partita non sia soggetta ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell’imballaggio;
c)
la partita non lasci la struttura per il successivo trasporto prima che sia stata presa una decisione in merito alla partita dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in conformità all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.
2. L’operatore responsabile della partita trasporta la partita in regime di sorveglianza doganale direttamente dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione alla struttura per il successivo trasporto, senza scarico delle merci durante il trasporto, e la immagazzina nella struttura per il successivo trasporto.
3. L’operatore responsabile della partita si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto della partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), siano stati chiusi o sigillati in modo tale che durante il trasporto verso la struttura per il successivo trasporto e durante il magazzinaggio in tale struttura:
a)
non causino un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione;
b)
non subiscano l’infestazione o l’infezione di organismi nocivi non da quarantena.
4. L’operatore responsabile della partita si assicura che una copia in formato cartaceo o elettronico del DSCE di cui all’ accompagni la partita dal posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione alla struttura per il successivo trasporto.
5. L’operatore responsabile della partita notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale l’arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto.
6. Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione hanno autorizzato il successivo trasporto della partita alla struttura per il successivo trasporto, l’operatore responsabile della partita non trasporta la partita a una struttura per il successivo trasporto diversa da quella indicata nel DSCE, salvo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione non autorizzino la modifica in conformità all’ e purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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