Art. 8

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti nel luogo di destinazione finale

In vigore dal 10 ott 2019
Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti nel luogo di destinazione finale 1.   Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale confermano l’arrivo della partita alla struttura per il successivo trasporto compilando nell’IMSOC la parte III del DSCE di cui all’. 2.   Le autorità competenti nel luogo di destinazione finale dispongono il blocco ufficiale delle partite non conformi alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 in conformità all’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione delle misure imposte dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero a norma dell’articolo 66, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.
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