Art. 9
Condizioni per la designazione delle strutture per il successivo trasporto
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per la designazione delle strutture per il successivo trasporto
1. Gli Stati membri possono designare strutture per il successivo trasporto per le partite di una o più categorie di merci come indicate all’, paragrafo 1, lettera a), a condizione che tali strutture soddisfino le seguenti prescrizioni:
a)
sono depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea di cui, rispettivamente, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
b)
se la designazione riguarda:
i)
gli alimenti di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l’autorità competente a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 852/2004;
ii)
i mangimi di origine non animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento, le strutture per il successivo trasporto sono registrate presso l’autorità competente a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005;
c)
dispongono della tecnologia necessaria e delle attrezzature per il funzionamento efficace dell’IMSOC.
2. Qualora le strutture per il successivo trasporto cessino di rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro:
a)
sospende temporaneamente la designazione in attesa dell’attuazione di azioni correttive o ritira definitivamente la designazione per tutte le categorie di merci per le quali è stata effettuata la designazione o per alcune di esse;
b)
si assicura che le informazioni sulle strutture per il successivo trasporto di cui all’ siano aggiornate di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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