Art. 7

Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l’autorizzazione al successivo trasporto

In vigore dal 10 ott 2019
Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l’autorizzazione al successivo trasporto 1.   Quando autorizzano il successivo trasporto di una partita in conformità all’, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione notificano alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale il trasporto della partita inserendo nell’IMSOC il DSCE di cui all’. 2.   Dopo aver finalizzato il DSCE di cui all’ del presente regolamento in conformità all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione ne danno immediatamente notifica alle autorità competenti nel luogo di destinazione finale mediante l’IMSOC. 3.   Se la partita non è conforme alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione adottano le misure di cui all’articolo 66, paragrafi da 3 a 6, di tale regolamento. 4.   Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione non hanno ricevuto la conferma da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione dell’arrivo di una partita entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui la partita ha ricevuto l’autorizzazione al successivo trasporto verso la struttura per il successivo trasporto, esse: a) verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno alla struttura per il successivo trasporto; b) informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita; c) avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
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Operazioni da svolgere a cura delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero dopo l’autorizzazione al successivo trasporto (Art. 7 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo