Art. 10

Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate

In vigore dal 10 ott 2019
Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco delle strutture per il successivo trasporto designate in conformità all’, paragrafo 1, e forniscono le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo della struttura per il successivo trasporto designata; b) la categoria di merci per cui tale struttura è designata.
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