Art. 11

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici delle partite di animali che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto 1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali degli originali o delle copie dei certificati o dei documenti ufficiali che devono accompagnare le partite di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, qualora tali animali siano destinati ad essere immessi sul mercato nell’Unione o a transitare attraverso l’Unione. 2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto. 3.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita. I controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali che devono accompagnare la partita di animali come previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625. 4.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.
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