Art. 13

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi 1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali sugli originali o sulle copie dei certificati o documenti ufficiali che devono accompagnare le partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi nei seguenti casi: a) per le merci soggette alle prescrizioni in materia di salute degli animali e alle norme per la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi per la salute dell’uomo e degli animali derivanti dai sottoprodotti di origine animale e dai prodotti derivati di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, se il periodo di trasbordo: i) nell’aeroporto supera i 3 giorni; ii) nel porto supera i 30 giorni; b) per le merci diverse da quelle di cui alla lettera a), se il periodo di trasbordo supera i 90 giorni. 2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché tali certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto. 3.   Qualora le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo sospettino la non conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, esse effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita. Tali controlli documentali sono effettuati sui certificati o sui documenti ufficiali originali nei casi in cui tali certificati o documenti devono accompagnare la partita come previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. 4.   Se una partita destinata alla spedizione verso paesi terzi supera il periodo temporale di cui al paragrafo 1 e se non è conforme alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero ordinano all’operatore di distruggere la partita o di assicurarsi che essa lasci senza indugio il territorio dell’Unione. 5.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli documentali, di identità e fisici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 delle merci destinate all’immissione sul mercato dell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3. 6.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano i controlli di cui all’ delle merci destinate a transitare attraverso il territorio dell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.
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