Art. 14

Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

In vigore dal 10 ott 2019
Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi Gli operatori si assicurano che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo: i) nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o ii) in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (23).
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