Art. 14
Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi
In vigore dal 10 ott 2019
Magazzinaggio delle partite trasbordate di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi
Gli operatori si assicurano che le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano immagazzinate durante il periodo di trasbordo solo:
i)
nella zona doganale o zona franca dello stesso porto o aeroporto in contenitori sigillati; o
ii)
in strutture di magazzinaggio commerciali sotto il controllo dello stesso posto di controllo frontaliero, nel rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafi 11 e 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (23).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2124:oj#art-14