Art. 15

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti 1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali in base al rischio delle partite trasbordate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), se il periodo di trasbordo supera i 3 giorni nell’aeroporto o i 30 giorni nel porto. 2.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 restituiscono all’operatore responsabile della partita i certificati o i documenti ufficiali sui quali hanno effettuato i controlli documentali affinché i certificati o documenti ufficiali possano accompagnare la partita per il successivo trasporto. 3.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulla partita. 4.   I controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, tranne nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici siano stati effettuati presso un altro posto di controllo frontaliero in conformità al paragrafo 3.
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