Art. 16
Notifica di informazione prima dello scadere del periodo di trasbordo
In vigore dal 10 ott 2019
Notifica di informazione prima dello scadere del periodo di trasbordo
1. Per le partite destinate al trasbordo entro i periodi di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, l’operatore responsabile delle partite trasmette una notifica, prima dell’arrivo delle partite, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo mediante l’IMSOC o un altro sistema informatico designato dalle autorità competenti a tal fine, indicando:
a)
le informazioni necessarie per l’identificazione e l’ubicazione della partita nell’aeroporto o nel porto;
b)
l’identificazione del mezzo di trasporto;
c)
l’ora stimata di arrivo e di partenza della partita;
d)
la destinazione della partita.
2. Ai fini della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente designa un sistema informatico che consenta alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo di:
a)
consultare le informazioni fornite dagli operatori;
b)
verificare per ciascuna spedizione che i periodi di trasbordo di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, non siano stati superati.
3. In aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore responsabile della partita dà notifica alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo compilando e presentando la parte pertinente del DSCE nell’IMSOC come indicato all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 anche nei seguenti casi:
a)
il periodo di trasbordo di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, è scaduto; o
b)
le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di trasbordo informano l’operatore responsabile della partita in merito alla loro decisione di effettuare i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sulla base di un sospetto di non conformità come indicato all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2124:oj#art-16