Art. 18

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite di animali in transito

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite di animali in transito Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il transito di partite di animali da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell’Unione solo se i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sono stati favorevoli.
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Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite di animali in transito (Art. 18 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo