Art. 19.tit_1

Condizioni per l’autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

In vigore dal 10 ott 2019
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Condizioni per l’autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi (Art. 19.tit_1 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo