Art. 20
Misure di follow-up da parte delle autorità competenti
In vigore dal 10 ott 2019
Misure di follow-up da parte delle autorità competenti
Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito presso il posto di controllo frontaliero, la conferma dell’arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all’, lettera e), punti da i) a iv):
a)
verificano con le autorità competenti nel luogo di destinazione se la partita sia arrivata o meno al luogo di destinazione;
b)
informano le autorità doganali del mancato arrivo della partita;
c)
avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva della partita in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
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