Art. 22
Controlli documentali e controlli fisici di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in transito
In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali e controlli fisici di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in transito
1. Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii), sono presentate per il transito presso un posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, le autorità competenti di tale posto di controllo frontaliero possono autorizzare il transito di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a condizione che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 eseguono i seguenti controlli in base al rischio:
a)
controlli documentali della dichiarazione firmata di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
controlli fisici delle partite per assicurarsi che siano adeguatamente imballate e trasportate secondo quanto disposto all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/2031.
3. Quando sono effettuati controlli ufficiali, le autorità competenti autorizzano il transito delle merci di cui al paragrafo 1 a condizione che le partite:
a)
siano conformi all’ del regolamento (UE) 2016/2031;
b)
siano trasportate al punto di uscita dall’Unione in regime di sorveglianza doganale.
4. L’operatore responsabile delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 si assicura che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che durante il loro trasporto verso i depositi e durante il magazzinaggio in tali depositi:
a)
le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 2, primo comma, e all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti in elenchi stabiliti a norma dell’, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
b)
le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti non possano subire l’infestazione o l’infezione degli organismi nocivi di cui alla lettera a).
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