Art. 30

Misure di follow-up da parte delle autorità competenti

In vigore dal 10 ott 2019
Misure di follow-up da parte delle autorità competenti Le autorità competenti di un deposito che non hanno ricevuto, entro un periodo di 15 giorni dalla data in cui è stato autorizzato il transito dal deposito, la conferma dell’arrivo di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi a una delle destinazioni di cui all’: a) verificano con le autorità competenti nei luoghi di destinazione se la partita sia arrivata o meno; b) informano le autorità doganali del mancato arrivo delle partite; c) avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
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Misure di follow-up da parte delle autorità competenti (Art. 30 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo