Art. 28

Condizioni per il trasporto di merci da depositi a paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento

In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per il trasporto di merci da depositi a paesi terzi, altri depositi e luoghi di smaltimento L’operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all’, paragrafo 1, dal deposito riconosciuto a una delle destinazioni di cui all’, lettera a), punto ii), e lettere b) ed e), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) l’operatore responsabile della partita presenta il DSCE mediante l’IMSOC per l’intera partita e vi dichiara il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione; se la partita iniziale è frazionata al deposito, l’operatore responsabile della partita deve presentare il DSCE mediante l’IMSOC per ciascuna parte della partita frazionata e dichiararvi la quantità, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione per la parte pertinente della partita frazionata; b) le autorità competenti devono autorizzare lo spostamento e completare il DSCE per: i) l’intera partita, o ii) singole parti della partita frazionata, a condizione che la somma totale dei quantitativi dichiarati nei DSCE emessi per le singole parti non superi la quantità totale indicata nel DSCE per l’intera partita; c) l’operatore responsabile della partita deve garantire che, oltre al DSCE che accompagna la partita, una copia autenticata del certificato ufficiale di cui all’, paragrafo 4, che ha accompagnato la partita al deposito, prosegua il viaggio con la partita, a meno che una copia elettronica del certificato ufficiale non sia stata caricata nell’IMSOC e verificata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione; se la partita iniziale è frazionata e la copia del certificato ufficiale non è stata caricata nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione, le autorità competenti rilasciano all’operatore responsabile della partita copie autenticate del certificato ufficiale affinché accompagnino le parti della partita frazionata verso le rispettive destinazioni; d) l’operatore responsabile della partita trasporta le merci, in regime di sorveglianza doganale, dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dalle autorità competenti; e) l’operatore responsabile della partita trasporta le merci direttamente dal deposito al luogo di destinazione, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data dell’autorizzazione al trasporto.
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