Art. 27

Obblighi degli operatori ai depositi

In vigore dal 10 ott 2019
Obblighi degli operatori ai depositi 1.   L’operatore responsabile della partita informa le autorità competenti in merito all’arrivo della partita al deposito riconosciuto. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può esentare l’operatore responsabile del deposito riconosciuto dall’obbligo di informare le autorità competenti in merito all’arrivo della partita al deposito, a condizione che l’operatore sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013. 3.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può esentare le partite dai controlli di identità, a condizione che l’operatore responsabile della partita sia riconosciuto dalle autorità doganali come operatore economico autorizzato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013. 4.   L’operatore responsabile della partita si assicura che le merci di cui al paragrafo 1 spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo