Art. 29
Condizioni per il trasporto di merci da depositi a basi militari NATO o USA e a navi in uscita dall’Unione
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per il trasporto di merci da depositi a basi militari NATO o USA e a navi in uscita dall’Unione
L’operatore responsabile della partita trasporta le merci di cui all’, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle destinazioni di cui all’, lettera a), punto i), e all’, lettere c) e d), a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
l’operatore responsabile del deposito dichiara lo spostamento delle merci alle autorità competenti compilando la parte I del certificato ufficiale di cui alla lettera c);
b)
l’autorità competente autorizza lo spostamento delle merci e rilascia all’operatore responsabile della partita un certificato ufficiale finalizzato di cui alla lettera c), che può essere utilizzato per la consegna della partita contenente merci provenienti da più di una partita di origine o categoria di prodotti;
c)
l’operatore responsabile della partita si assicura che un certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 accompagni la partita al suo luogo di destinazione;
d)
l’operatore responsabile della partita trasporta le merci in regime di sorveglianza doganale;
e)
l’operatore responsabile della partita trasporta le merci dai depositi in veicoli o contenitori di trasporto che sono stati sigillati sotto la supervisione delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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