Art. 24
Trasporto di merci dai depositi
In vigore dal 10 ott 2019
Trasporto di merci dai depositi
L’operatore responsabile della partita trasporta le partite di merci di cui all’, paragrafo 1, dai depositi riconosciuti a una delle seguenti destinazioni:
a)
un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell’Unione per dirigersi verso:
i)
una base militare NATO o USA; o
ii)
qualsiasi altra destinazione;
b)
un altro deposito riconosciuto;
c)
una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione;
d)
una nave in uscita dall’Unione nel caso in cui le partite siano destinate all’approvvigionamento della nave;
e)
un luogo in cui le partite sono da smaltire conformemente al titolo I, capo II, del regolamento (CE) n. 1069/2009 (25).
Storico versioni
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