Art. 26

Controlli ufficiali nei depositi

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli ufficiali nei depositi 1.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici nei depositi riconosciuti per verificare la conformità alle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’. 2.   Le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali nei depositi riconosciuti verificano l’efficacia dei sistemi posti in essere per garantire la tracciabilità delle partite, anche confrontando i quantitativi di merci in entrata e in uscita dai depositi. 3.   Le autorità competenti verificano che le partite spostate verso depositi o immagazzinate in depositi siano accompagnate dal pertinente DSCE e da una copia cartacea o elettronica autenticata del certificato ufficiale di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. 4.   Quando le partite arrivano al deposito riconosciuto, le autorità competenti: a) effettuano un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde alle informazioni pertinenti riportate nel DSCE di accompagnamento; b) verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’, lettera d), o all’, lettera d), siano ancora intatti; c) registrano i risultati dei controlli di identità nella parte III del DSCE e comunicano tali informazioni mediante l’IMSOC.
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Controlli ufficiali nei depositi (Art. 26 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo