Art. 25
Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti
In vigore dal 10 ott 2019
Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti
Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco dei depositi riconosciuti e forniscono le seguenti informazioni:
a)
il nome e l’indirizzo di ciascun deposito;
b)
le categorie di merci per cui è riconosciuto.
Storico versioni
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