Art. 25

Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti

In vigore dal 10 ott 2019
Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco dei depositi riconosciuti e forniscono le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo di ciascun deposito; b) le categorie di merci per cui è riconosciuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti (Art. 25 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo