Art. 25 · Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti

Art. 25

Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti

In vigore dal 10 ott 2019
Mantenimento e aggiornamento dell’elenco dei depositi riconosciuti Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco dei depositi riconosciuti e forniscono le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo di ciascun deposito; b) le categorie di merci per cui è riconosciuto.
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