Art. 23
Condizioni per il riconoscimento dei depositi
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per il riconoscimento dei depositi
1. Le autorità competenti procedono al riconoscimento dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi per le quali è stato autorizzato il transito a norma dell’.
2. Le autorità competenti procedono al riconoscimento solo dei depositi di cui al paragrafo 1 che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
i depositi in cui sono immagazzinati prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati devono conformarsi:
i)
ai requisiti in materia di igiene di cui all’ del regolamento (CE) n. 852/2004; o
ii)
alle prescrizioni di cui all’, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 142/2011;
b)
devono essere stati autorizzati, approvati o designati dalle autorità doganali in conformità all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
c)
i depositi devono consistere in uno spazio chiuso con le entrate e le uscite soggette al controllo permanente degli operatori;
d)
i depositi devono disporre di locali di magazzinaggio o di refrigerazione che consentano di immagazzinare separatamente le merci di cui al paragrafo 1;
e)
i depositi devono disporre di modalità di registrazione giornaliera di tutte le partite in entrata o in uscita dalle strutture, con indicazione della natura e della quantità delle merci, del nome e dell’indirizzo dei destinatari e con copie dei DSCE e dei certificati che accompagnano le partite; i depositi devono conservare tali dati per un periodo di almeno tre anni;
f)
tutte le merci di cui al paragrafo 1 devono essere identificate mediante etichettatura o per via elettronica con il numero di riferimento del DSCE che accompagna la partita; tali merci non devono essere soggette ad alterazione, trasformazione, sostituzione o modifica dell’imballaggio;
g)
i depositi devono disporre della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficace dell’IMSOC;
h)
gli operatori dei depositi forniscono i locali e i mezzi di comunicazione necessari per svolgere efficacemente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta dell’autorità competente.
3. Quando i depositi non soddisfano più le prescrizioni stabilite al paragrafo 2, l’autorità competente revoca o sospende temporaneamente il riconoscimento del deposito.
Storico versioni
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