Art. 19
Condizioni per l’autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi
In vigore dal 10 ott 2019
Condizioni per l’autorizzazione al transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi
Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione autorizzano il transito di partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
le merci sono conformi alle prescrizioni applicabili stabilite nelle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
la partita è stata sottoposta a controlli documentali e di identità al posto di controllo frontaliero con risultati favorevoli;
c)
la partita è stata sottoposta a controlli fisici al posto di controllo frontaliero nel caso in cui si sospettasse l’inosservanza delle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
d)
la partita è accompagnata dal DSCE e lascia il posto di controllo frontaliero in veicoli o contenitori di trasporto sigillati dall’autorità presso il posto di controllo frontaliero;
e)
la partita deve essere trasportata direttamente in regime di sorveglianza doganale, senza scarico o frazionamento delle merci, entro un periodo massimo di 15 giorni, dal posto di controllo frontaliero a una delle destinazioni seguenti:
i)
un posto di controllo frontaliero al fine di lasciare il territorio dell’Unione;
ii)
un deposito riconosciuto;
iii)
una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione;
iv)
una nave in uscita dall’Unione nel caso in cui la partita sia destinata all’approvvigionamento della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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