Art. 17

Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale

In vigore dal 10 ott 2019
Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale 1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici sulle partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. 2.   L’operatore responsabile della partita effettua la notifica preventiva dell’arrivo della partita di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come previsto all’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione.
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Controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici di partite trasbordate di alimenti e mangimi di origine non animale (Art. 17 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo