Art. 21
Trasporto di partite verso una nave in uscita dal territorio dell’Unione
In vigore dal 10 ott 2019
Trasporto di partite verso una nave in uscita dal territorio dell’Unione
1. Se una partita di merci di cui all’ è destinata a una nave in uscita dal territorio dell’Unione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione rilasciano, oltre al DSCE, un certificato ufficiale conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione (24) che accompagna la partita alla nave.
2. Nel caso in cui più partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi siano consegnate simultaneamente alla stessa nave, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione possono rilasciare un unico certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 che accompagna tali partite alla nave, a condizione che vi sia indicato il riferimento del DSCE per ogni partita.
Storico versioni
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