Art. 31
Monitoraggio della consegna di merci a una nave in uscita dal territorio dell’Unione
In vigore dal 10 ott 2019
Monitoraggio della consegna di merci a una nave in uscita dal territorio dell’Unione
1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito notificano mediante l’IMSOC la spedizione delle partite di merci di cui all’ e all’, paragrafo 1, e il loro luogo di destinazione all’autorità competente del porto di destinazione.
2. L’operatore può scaricare le partite di merci di cui all’ e all’, paragrafo 1, nel porto di destinazione prima della consegna delle partite alla nave in uscita dal territorio dell’Unione, a condizione che l’operazione sia autorizzata dall’autorità doganale e avvenga sotto la supervisione della stessa e le condizioni di consegna indicate nella notifica di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte.
3. Una volta completata la consegna a bordo della nave delle partite di merci di cui al paragrafo 1, l’autorità competente del porto di destinazione o il rappresentante del comandante della nave conferma la consegna alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito:
a)
controfirmando il certificato ufficiale di cui all’, lettera c), o
b)
utilizzando mezzi elettronici, compreso mediante l’IMSOC o i sistemi nazionali esistenti.
4. Il rappresentante di cui al paragrafo 3 o l’operatore responsabile della consegna della partita alla nave in uscita dal territorio dell’Unione restituisce, entro un periodo di 15 giorni dalla data di consegna della partita, il certificato ufficiale controfirmato di cui al paragrafo 3, lettera a), alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o del deposito.
5. L’autorità competente del porto di destinazione, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o l’autorità competente del deposito verificano che la conferma della consegna di cui al paragrafo 3 sia registrata nell’IMSOC o che i documenti controfirmati di cui al paragrafo 3, lettera a), siano restituiti alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione o all’autorità competente del deposito.
Storico versioni
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