Art. 33
Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione
In vigore dal 10 ott 2019
Controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione
1. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, il fieno e la paglia e i prodotti compositi lasciano il territorio dell’Unione effettuano un controllo di identità per assicurarsi che la partita presentata corrisponda alla partita indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di cui all’, lettera c), che accompagna la partita. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’, lettera d), all’, lettera d), o all’, lettera e), siano ancora intatti.
2. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci di cui al paragrafo 1 lasciano il territorio dell’Unione registrano l’esito dei controlli ufficiali nella parte III del DSCE o nella parte III del certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 registrano i risultati di tali controlli nell’IMSOC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2124:oj#art-33