Art. 34

Transito di determinati animali e determinate merci

In vigore dal 10 ott 2019
Transito di determinati animali e determinate merci 1.   In deroga agli , le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri di introduzione nell’Unione possono autorizzare il transito delle partite seguenti attraverso il territorio dell’Unione, purché rispettino le condizioni di cui al paragrafo 2: a) transito su strada attraverso la Lituania di partite di bovini destinati all’allevamento e alla produzione, provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e spedite a una destinazione al di fuori dell’Unione, in entrata e in uscita dai posti di controllo frontalieri designati della Lituania; b) transito su strada o ferrovia attraverso l’Unione di partite di animali di acquacoltura, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo; c) transito su strada o ferrovia attraverso l’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici, tra posti di controllo frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un altro paese terzo; d) transito su strada o ferrovia di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame tra posti di controllo frontalieri in Lituania, provenienti dalla Bielorussia e destinate alla regione russa di Kaliningrad; e) transito su strada attraverso la Croazia di partite di animali di acquacoltura, prodotti di origine animale, prodotti compositi, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati e materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, che entrano al posto di controllo frontaliero stradale di Nova Sela ed escono dal posto di controllo frontaliero portuale di Ploče. 2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al soddisfacimento delle seguenti condizioni: a) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione: i) effettuano controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici per le partite di animali come indicato all’; ii) effettuano controlli documentali e controlli di identità per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi come indicato all’; iii) appongono sui certificati ufficiali che accompagnano le partite destinate al paese terzo di destinazione la dicitura «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE»; iv) conservano le copie o gli equivalenti in formato elettronico dei certificati di cui al punto iii) presso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell’Unione; v) sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto che trasportano le partite; b) l’operatore responsabile della partita si assicura che le partite siano trasportate in regime di sorveglianza doganale, senza essere scaricate, direttamente al posto di controllo frontaliero in cui le partite devono lasciare il territorio dell’Unione; c) le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in cui le merci lasciano l’Unione: i) effettuano un controllo di identità per confermare che la partita oggetto del DSCE di accompagnamento lasci effettivamente il territorio dell’Unione. In particolare, esse verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti; ii) registrano nell’IMSOC i risultati dei controlli ufficiali di cui al punto i); d) le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli in base al rischio per assicurarsi che il numero delle partite e le quantità di animali e merci in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano al numero e alle quantità in entrata nel territorio dell’Unione.
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Transito di determinati animali e determinate merci (Art. 34 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo