Art. 36

Transito di merci di cui sia rifiutata l’entrata in un paese terzo dopo il transito attraverso l’Unione

In vigore dal 10 ott 2019
Transito di merci di cui sia rifiutata l’entrata in un paese terzo dopo il transito attraverso l’Unione 1.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell’Unione possono autorizzare l’ulteriore transito attraverso il territorio dell’Unione di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) un paese terzo abbia rifiutato l’entrata della partita di merci immediatamente dopo il suo transito attraverso l’Unione o i sigilli apposti dalle autorità competenti di cui all’, lettera d), all’, lettera d), o all’, lettera e), sul veicolo o sul contenitore di trasporto siano ancora intatti; b) la partita sia conforme alle norme stabilite all’, lettere a), b) e c). 2.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero stradale o ferroviario di introduzione nell’Unione risigillano la partita dopo i controlli di cui all’, lettere b) e c). 3.   Gli operatori trasportano la partita direttamente a una delle seguenti destinazioni: a) il posto di controllo frontaliero che ha autorizzato il transito attraverso l’Unione; o b) il deposito in cui è stata immagazzinata prima del rifiuto da parte di un paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2124:oj#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo