Art. 35

Transito di merci verso una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione

In vigore dal 10 ott 2019
Transito di merci verso una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione 1.   I prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi destinati a una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione sono presentati dall’operatore responsabile della partita per i controlli ufficiali alla base militare NATO o USA indicata nel DSCE o nel certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. 2.   L’autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA nel luogo di destinazione effettua un controllo di identità per confermare che la partita corrisponde a quella oggetto del DSCE o del certificato ufficiale di accompagnamento conforme al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128. In particolare, essa verifica che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto, conformemente all’, lettera d), e all’, lettera e), siano ancora intatti. L’autorità competente responsabile dei controlli alla base militare NATO o USA registra nell’IMSOC i risultati di tali controlli.
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Transito di merci verso una base militare NATO o USA situata nel territorio dell’Unione (Art. 35 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo