Art. 37

Transito di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi

In vigore dal 10 ott 2019
Transito di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi 1.   Le autorità competenti degli Stati membri si assicurano che le partite di animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, che sono spostate da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione attraverso il territorio di un paese terzo, siano trasportate in regime di sorveglianza doganale. 2.   Gli operatori responsabili delle partite di cui al paragrafo 1, che sono transitate attraverso il territorio di un paese terzo, presentano le partite, quando queste sono reintrodotte nel territorio dell’Unione: a) alle autorità competenti di un posto di controllo frontaliero designato per qualsiasi categoria di animali e merci di cui al paragrafo 1; o b) in un luogo indicato dalle autorità competenti di cui alla lettera a), che si trova in prossimità del posto di controllo frontaliero. 3.   Le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione: a) effettuano un controllo documentale per verificare l’origine degli animali e delle merci incluse nella partita; b) se previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, verificano la situazione zoosanitaria dei paesi terzi attraverso i quali le partite sono transitate e i pertinenti certificati e documenti ufficiali che accompagnano la partita; c) se previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, effettuano un controllo di identità per verificare che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti. 4.   Qualora si sospetti la non conformità alle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di reintroduzione nell’Unione effettuano inoltre controlli di identità e controlli fisici, oltre a quelli previsti al paragrafo 3. 5.   Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le partite di animali che si spostano da una parte del territorio dell’Unione a un’altra parte del territorio dell’Unione e attraversano il territorio di un paese terzo, al punto di uscita dal territorio dell’Unione. 6.   L’autorità competente al punto di uscita dall’Unione: a) effettua i controlli ove previsto dalle norme di cui all’, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625. b) appone sul certificato ufficiale che accompagna la partita la seguente dicitura: «SOLO PER IL TRANSITO TRA PARTI DIVERSE DELL’UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO [nome del paese terzo]».
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Transito di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi (Art. 37 Regolamento (UE) 2019/2124) — Testo vigente | Portale Normativo