Art. 38
Corridoio di Neum
In vigore dal 10 ott 2019
Corridoio di Neum
1. Quando le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provengono dal territorio della Croazia per il transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina lungo il corridoio di Neum, e prima che tali partite lascino il territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:
a)
sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto prima che la partita transiti nel corridoio di Neum;
b)
registrano la data e l’ora di partenza dei veicoli che trasportano le partite.
2. Quando le partite di cui al paragrafo 1 rientrano nel territorio della Croazia ai punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia:
a)
verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti;
b)
registrano la data e l’ora di arrivo dei veicoli che trasportano le partite.
3. Le autorità competenti della Croazia adottano misure opportune in conformità all’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 se:
a)
il sigillo di cui al paragrafo 1 è stato infranto durante il transito attraverso il corridoio di Neum; o
b)
il tempo di transito supera il tempo necessario per viaggiare tra i punti di entrata di Klek e Zaton Doli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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