Art. 38 · Corridoio di Neum

Art. 38

Corridoio di Neum

In vigore dal 10 ott 2019
Corridoio di Neum 1.   Quando le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi provengono dal territorio della Croazia per il transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina lungo il corridoio di Neum, e prima che tali partite lascino il territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia: a) sigillano i veicoli o i contenitori di trasporto prima che la partita transiti nel corridoio di Neum; b) registrano la data e l’ora di partenza dei veicoli che trasportano le partite. 2.   Quando le partite di cui al paragrafo 1 rientrano nel territorio della Croazia ai punti di entrata di Klek o Zaton Doli, le autorità competenti della Croazia: a) verificano che i sigilli apposti sui veicoli o sui contenitori di trasporto siano ancora intatti; b) registrano la data e l’ora di arrivo dei veicoli che trasportano le partite. 3.   Le autorità competenti della Croazia adottano misure opportune in conformità all’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 se: a) il sigillo di cui al paragrafo 1 è stato infranto durante il transito attraverso il corridoio di Neum; o b) il tempo di transito supera il tempo necessario per viaggiare tra i punti di entrata di Klek e Zaton Doli.
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