Art. 32
Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione
In vigore dal 10 ott 2019
Obblighi dell’operatore di presentare per i controlli ufficiali le merci che lasciano il territorio dell’Unione
1. Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, i prodotti di origine animale, il materiale germinale, i sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati, il fieno e la paglia e i prodotti compositi che lasciano il territorio dell’Unione per essere trasportati verso un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel DSCE, in un luogo indicato da tali autorità competenti del posto di controllo frontaliero.
2. Gli operatori presentano, per i controlli ufficiali, le merci di cui al paragrafo 1 che lasciano il territorio dell’Unione per essere spedite a una base militare NATO o USA situata in un paese terzo, alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero indicato nel certificato ufficiale conforme al modello stabilito all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128.
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