Art. 10 · Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate

Art. 10

Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate

In vigore dal 10 ott 2019
Registrazione nell’IMSOC delle strutture per il successivo trasporto designate Gli Stati membri mantengono e tengono aggiornato nell’IMSOC l’elenco delle strutture per il successivo trasporto designate in conformità all’, paragrafo 1, e forniscono le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo della struttura per il successivo trasporto designata; b) la categoria di merci per cui tale struttura è designata.
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