struttura per il successivo trasporto

Definizione data dalla norma indicata.

la struttura nel luogo di destinazione finale nell’Unione, o in un luogo situato sotto la giurisdizione della stessa autorità competente del luogo di destinazione finale, designata dallo Stato membro di destinazione per il magazzinaggio di partite di merci soggette a successivo trasporto prima dell’immissione in libera pratica di tali partite

Fonte: reg-2019-10-10-2124art. 2
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