CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1198

Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1198

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