CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1198
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1198