CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1194
Imputazione del pagamento agli interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1194