CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1190
Pagamento al creditore incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1190