CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1188

Destinatario del pagamento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1188

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